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Legge 12/08/1982 Num. 570
Legge 12 agosto 1982, n. 570 (in Gazz. Uff., 19 agosto, n. 228). Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1º agosto 1978, n. 437.
Art. 1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 1 della legge 1º agosto 1978, n. 437, sono sostituti dai seguenti: <<La pensione privilegiata, spettante al coniuge superstite ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, è stabilita in misura pari al trattamento iniziale complessivo di attività della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza del coniuge e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti per le pensioni privilegiate di riversibilità sul trattamento complessivo di cui al comma precedente>>.
Articolo 2
Art. 2. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1º gennaio 1975.
Articolo 3
Art. 3. La disposizione del secondo comma dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, si applica ai superstiti dei magistrati ordinari e del personale civile degli istituti penitenziari nelle ipotesi previste dall'art. 1 della legge 1º agosto 1978, n. 437, con decorrenza dal 1º gennaio 1975.
Articolo 4
Art. 4. La disposizione del quarto comma dell'art. 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha effetto dal 1º gennaio 1979.
Articolo 5
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato a tutto l'anno 1982 in lire 450 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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