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Legge 12/11/1955 Num. 1137 

Legge 12 novembre 1955, n. 1137 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., n. 282, del 7 dicembre).
Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 



Art. 1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado. 
Articolo 2 
Art. 2. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo: ad anzianità; a scelta. L'avanzamento può aver luogo anche per meriti eccezionali. 
Articolo 3 
Art. 3. Per l'avanzamento ad anzianità l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 1. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità. Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 1 e deve, inoltre, essere compreso, in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità secondo le norme della presente legge. 
Articolo 4 
Art. 4. L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta. 
Articolo 5 
Art. 5. Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali. 
Articolo 6 
Art. 6. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, di cavalleria di artiglieria e del genio, sono i seguenti: 1) arma dei carabinieri; 2) arma di fanteria; 3) arma di cavalleria; 4) arma di artiglieria; 5) arma del genio; 6) servizio tecnico di artiglieria; 7) servizio tecnico della motorizzazione; 8) servizio automobilistico; 9) servizio sanitario (ufficiali medici); 10) servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti); 11) servizio di commissariato (ufficiali commissari); 12) servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza): 13) servizio di amministrazione; 14) servizio veterinario. Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dalle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza. Gli ufficiali dell'<<a disposizione>> sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali e i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione. 
Articolo 7 
Art. 7. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo della Marina, sono i seguenti: Corpo di stato maggiore: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo del genio navale: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo delle armi navali: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo sanitario: ruolo medici; ruolo farmacisti; Corpo di commissariato: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo delle capitanerie di porto: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo equipaggi militari marittimi: ruolo servizi nautici; ruolo servizi macchina; ruolo servizi tecnici; ruolo servizi contabili; ruolo servizi portuali. Gli ufficiali dell'<<a disposizione>> sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo se appartenenti al Corpo sanitario e al Corpo equipaggi militari marittimi, e in ruoli unici distinti per Corpo se appartenenti al Corpo di stato maggiore, al Corpo del genio navale, al Corpo delle armi navali, al Corpo di commissariato e al Corpo delle capitanerie di porto. 
Articolo 8 
Art. 8. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, sono i seguenti: Arma aeronautica: 1) ruolo naviganti normale; 2) ruolo naviganti speciale; 3) ruolo servizi; 4) ruolo specialisti: categoria motoristi; categoria montatori; categoria marconisti; categoria armieri artificieri; categoria elettricisti; categoria fotografi; categoria automobilisti. Corpo del genio aeronautico: 1) ruolo ingegneri: categoria ingegneri (ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti, d'armamento, chimici); categoria geofisici; 2) ruolo assistenti tecnici: categoria costruzioni aeronautiche e edilizie; categoria assistenti di meteorologia. Corpo di commissariato aeronautico: 1) ruolo commissariato; 2) ruolo amministrazione. Corpo sanitario aeronautico -- ruolo ufficiali medici. Gli ufficiali dell'<<a disposizione>> sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, eccettuati gli ufficiali naviganti i quali sono iscritti in ruoli unici distinti per ciascuna di dette categorie del congedo. 
Articolo 9 
Art. 9. Esprimono giudizi sull'avanzamento: La Commissione superiore di avanzamento e la Commissione ordinaria di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata; i superiori gerarchici. Le Commissioni esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta; i superiori gerarchici esprimono giudizi soltanto sull'avanzamento ad anzianità. 
Articolo 10 
Art. 10. I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a dette Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra Amministrazione per incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento. Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o di Capo di Stato maggiore della difesa. Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro. I componenti delle Commissioni intervengono soltanto nella valutazione degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito. I componenti delle Commissioni si pronunziano con votazione segreta. Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto a voto. 
Articolo 11 
Art. 11. Fermo il disposto dell'art. 10, secondo comma, non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono le cariche di capo di Gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi Amministrazione, di comandante generale della Guardia di finanza o di consigliere militare del Presidente della Repubblica, nonchè gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici in applicazione dell'articolo 192 della presente legge. 
Articolo 12 
Art. 12. La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta: a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di Capo di Stato maggiore dell'Esercito e di presidente della Sezione esercito del Consiglio superiore delle Forze armate; b) dai sette generali di corpo d'armata che siano o siano stati preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse o a comandi di corpo d'armata o a comandi militari territoriali o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, più anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera a); c) dai capi di servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio. Assume la presidenza il Capo di Stato maggiore dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano tra i presenti. La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale. 
Articolo 13 
Art. 13. Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, quando non faccia parte della Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettera b), interviene con voto deliberativo allorchè la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma stessa. 
Articolo 14 
Art. 14. La Commissione superiore di avanzamento della Marina è composta: a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di Capo di Stato maggiore della Marina e di presidente della Sezione marina del Consiglio superiore delle Forze armate; b) dagli ammiragli di squadra che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo; c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo. Assume la presidenza il Capo di Stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra più anziano tra i presenti. La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano di fregata ad ammiraglio di divisione o gradi corrispondenti. 
Articolo 15 
Art. 15. La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta: a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente della Sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate; b) dai tre generali di squadra aerea che siano o siano stati, anche con grado inferiore, preposti a comandi di zona aerea territoriale ovvero a comandi di grande unità equiparati a comando di squadra aerea, più anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera a); c) dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo. Assume la presidenza il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea più anziano tra i presenti. La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea o gradi corrispondenti. 
Articolo 16 
Art. 16. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta: a) da un generale di corpo d'armata, presidente; b) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli, rispettivamente, delle Armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio; c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del rispettivo servizio. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente è fatta annualmente su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Esercito. Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello più anziano destinato alla direzione generale. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori. 
Articolo 17 
Art. 17. La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta. a) da un ammiraglio di squadra, presidente; b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello; c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto. Per la valutazione degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei ruoli servizi nautici, servizi macchina, servizi tecnici, servizi contabili e servizi portuali, la Commissione è composta, rispettivamente, come quella per la valutazione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente è fatta annualmente su proposta del Capo di Stato maggiore della Marina. Interviene con voto consultivo il direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato alla direzione generale. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da guardiamarina a capitano di corvetta o gradi corrispondenti. 
Articolo 18 
Art. 18. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta: a) da un generale di squadra aerea, presidente; b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti; c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente è fatta annualmente su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica. Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale militare o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello più anziano del ruolo naviganti destinato alla direzione generale. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. 
Articolo 19 
Art. 19. I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'Esercito, nonchè dei capitani di complemento dell'Esercito. Il Ministro stabilisce, con propria determinazione, i superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamento. 
Articolo 20 
Art. 20. L'Ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti. 
Articolo 21 
Art. 21. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo. 
Articolo 22 
Art. 22. Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. 
Articolo 23 
Art. 23. La Commissione superiore, la Commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, e dalle pratiche personali, per gli ufficiali della Marina. Le Commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore in grado, in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale. Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle autorità da cui dipende l'ufficiale. 
Articolo 24 
Art. 24. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. é giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo. 
Articolo 25 
Art. 25. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. é giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo. 
Articolo 26 
Art. 26. Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 25 è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione e di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione. 
Articolo 27 
Art. 27. Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 24 e 25, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo avere eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'Amministrazione. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento. 
Articolo 28 
Art. 28. Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento. Il giudizio espresso dal superiore gerarchico è definitivo. 
Articolo 29 
Art. 29. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio. Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente, è collocato a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale è stato valutato, ovvero, nei casi previsti dall'art. 31, dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie. La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo. 
Articolo 30 
Art. 30. Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi: a) per l'avanzamento ad anzianità tutti gli ufficiali idonei; b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare. Gli ufficiali di cui alla lettera a) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo. Gli ufficiali di cui alla lettera b) sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di ruolo, secondo quanto è stabilito dalla presente legge per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta. Quando il giudizio sull'avanzamento ad anzianità è espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di ruolo, gli ufficiali idonei. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono. 
Articolo 31 
Art. 31. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente le graduatorie, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori. 
Articolo 32 
Art. 32. Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso. Per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del terzo comma dell'art. 30. 
Articolo 33 
Art. 33. L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso. La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. 
Articolo 34 
Art. 34. é sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 21. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione. 
Articolo 35 
Art. 35. Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata. 
Articolo 36 
Art. 36. L'autorità, che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado. Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi. L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento. All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata. 
Articolo 37 
Art. 37. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità. 
Articolo 38 
Art. 38. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge. Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica. 
Articolo 39 
Art. 39. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20 il Ministro ogni anno determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonchè gli ufficiali di cui all'art. 68, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le aliquote sono determinate in relazione al numero delle vacanze prevedibili. Qualora però nel corso dell'anno si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facoltà di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge. Gli ufficiali, che non possono essere valutati per l'avanzamento ai sensi dell'art. 21 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'art. 38, sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote relative alla prima valutazione, per la formazione di quadri di avanzamento, che sarà effettuata dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predette condizioni. 
Articolo 40 
Art. 40. L'ufficiale di grado superiore a tenente o grado corrispondente, che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perchè non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, con determinazione del Ministro, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. La determinazione del Ministro è adottata previo parere conforme della competente Commissione di avanzamento. 
Articolo 41 
Art. 41. L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale. 
Articolo 42 
Art. 42. L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata. Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze del servizio. L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. 
Articolo 43 
Art. 43. L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore. La promozione a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è effettuata previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'ufficiale, per il quale il Consiglio dei Ministri deliberi che non sia promosso, è tolto dal quadro di avanzamento e collocato a disposizione dalla data della deliberazione. All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza. La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale è promosso anche se non esista vacanza; in tali casi l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza. 
Articolo 44 
Art. 44. Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi. Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), b), c), d), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del trasferimento in altro ruolo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera e) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso. 
Articolo 45 
Art. 45. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità, che non conseguono la promozione nell'anno di validità dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo. 
Articolo 46 
Art. 46. Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale. Le tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge stabiliscono per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali; tale numero è raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno. Le promozioni per colmare le vacanze determinate dai provvedimenti di cui all'art. 44, lettera d), salvo che il collocamento, in soprannumero sia disposto in applicazione dell'art. 29, ultimo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'art. 48 della presente legge, sono effettuate in aggiunta al numero fisso annuale di cui al comma precedente. 
Articolo 47 
Art. 47. Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono rinviate al 1º gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale data. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo. Le promozioni in aumento decorrono dal 1º gennaio di tale anno. Nei casi indicati nei commi precedenti è in facoltà del Ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione in numero sufficiente. 
Articolo 48 
Art. 48. Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienze di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme. Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento, nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado. Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado, e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali del grado in cui occorrono le vacanze. Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di <<a disposizione>> al termine di due anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente. Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono valutati nuovamente nell'anno successivo e, qualora dichiarati non idonei oppure dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati. Ove, nei casi previsti dall'art. 31, non si faccia luogo alla formazione del quadro di avanzamento, gli ufficiali anzidetti, semprechè nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno sino all'anno nel quale si forma il quadro successivo al loro collocamento in soprannumero e, qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso. 
Articolo 49 
Art. 49. L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'art. 21, secondo comma, e dell'art. 34, perchè sottoposto a procedimento penale o disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti: a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato. 
Articolo 50 
Art. 50. L'ufficiale non valutato a norma dell'art. 21, primo comma, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 49. 
Articolo 51 
Art. 51. L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'art. 35 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 49. 
Articolo 52 
Art. 52. All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 38, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 49. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni. 
Articolo 53 
Art. 53. L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'art. 22, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata sospesa. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso qualora la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale venga iscritto nel quadro di avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità, che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione abbia luogo dopo che sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo. 
Articolo 54 
Art. 54. Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento, annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 49. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è nuovamente valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento. 
Articolo 55 
Art. 55. L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve esser compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali. 
Articolo 56 
Art. 56. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione. 
Articolo 57 
Art. 57. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto al fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi. Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'Esercito è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento. 
Articolo 58 
Art. 58. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esperimenti prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 63, ripetere i corsi e gli esperimenti. 
Articolo 59 
Art. 59. L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ha luogo: nel ruolo unico degli ufficiali generali provenienti dalle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di generale di corpo d'armata; nel ruolo dell'Arma dei carabinieri, sino al grado di generale di divisione dell'Arma stessa; nei ruoli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di colonnello. I colonnelli di detti ruoli concorrono alla promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali; nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), sino al grado di tenente generale; nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti), del Servizio di amministrazione, del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale; nel ruolo del Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), sino al grado di colonnello. 
Articolo 60 
Art. 60. L'avanzamento dei generali di divisione, dei generali di brigata e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo. Tra i colonnelli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento per la promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali, l'ordine di precedenza agli effetti della promozione è determinato dall'anzianità di grado; in caso di pari anzianità di grado si applica l'art. 9 della legge sullo stato degli ufficiali. 
Articolo 61 
Art. 61. L'avanzamento dei maggiori e l'avanzamento dei capitani dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione ha luogo ad anzianità. 
Articolo 62 
Art. 62. L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione, ha luogo a scelta. I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo. 
Articolo 63 
Art. 63. L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità. Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. Il tenente che non superi il corso prescritto ai fini dell'avanzamento è ammesso a ripetere il corso; se ancora non lo superi, in deroga all'art. 41 l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. 
Articolo 64 
Art. 64. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità. Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nonchè del Servizio automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano già superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado. Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali. 
Articolo 65 
Art. 65. Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo anno del corso di applicazione. I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'art. 64. 
Articolo 66 
Art. 66. Gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione per essere valutati per l'avanzamento, oltre ad aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche e aver superato gli esperimenti previsti, a seconda del grado, dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge, devono essere preventivamente dichiarati idonei alla carica inerente al grado superiore. La idoneità alla carica predetta è accertata dalla Commissione di cui al successivo art. 67 a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il giudizio definitivo è pronunciato dal Ministro. L'ufficiale dichiarato non idoneo alla carica inerente al grado superiore, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare o, se si tratti di capitano o maggiore, quando entri in turno di valutazione, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. 
Articolo 67 
Art. 67. La Commissione per l'accertamento della idoneità alla carica inerente al grado superiore è composta: a) per il Servizio tecnico di artiglieria: da un generale di corpo d'armata designato annualmente dal Ministro, presidente; dall'ispettore d'artiglieria; dal direttore generale di artiglieria; dal tenente generale capo del Servizio tecnico di artiglieria; b) per il Servizio tecnico della motorizzazione: da un generale di corpo d'armata designato annualmente dal Ministro, presidente; dall'ispettore generale della motorizzazione; dal tenente generale capo del Servizio tecnico della motorizzazione. Funziona da segretario, senza diritto a voto, per la Commissione di cui alla lettera a) un colonnello del Servizio tecnico di artiglieria o dell'Arma di artiglieria, e per la Commissione di cui alla lettera b) un colonnello del Servizio tecnico della motorizzazione o del Servizio automobilistico. 
Articolo 68 
Art. 68. I maggiori e i capitani del Servizio tecnico di artiglieria e del Servizio tecnico della motorizzazione sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il sesto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquote di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del settimo anno di permanenza nel grado. La promozione dei capitani non può essere in alcun caso disposta con decorrenza anteriore alla data del trasferimento dell'ufficiale nel Servizio tecnico. 
Articolo 69 
Art. 69. I tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera. Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o Servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1º gennaio dell'anno in cui cade la data predetta. Se l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nell'aliquota di ruolo di cui all'art. 39 lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per l'intero, per la metà o in misura ridotta del cinque per cento a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di capitano, di maggiore e di colonnello, o di tenente colonnello. Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nell'aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente. L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o Servizio già di lui più anziano che abbia conseguito eguale titolo. 
Articolo 70 
Art. 70. Il vantaggio di carriera spettante ai capitani e ai maggiori che, in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, è attribuito in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta dal direttore generale del personale ufficiali e da due ufficiali superiori di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso lo Stato Maggiore. Il giudizio definitivo è espresso dal Ministro. Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 69, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo. 
Articolo 71 
Art. 71. L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequenti con ritardo il corso prescritto ai fini dell'avanzamento, qualora in base ai risultati del corso debba conseguire un vantaggio di carriera, è considerato come se avesse acquisito il titolo alla stessa data in cui lo acquisirono i pari grado con i quali avrebbe dovuto frequentare il corso. Il tenente che, in applicazione dell'art. 63, quarto comma, ripeta il corso, non può conseguire vantaggio di carriera. 
Articolo 72 
Art. 72. I titoli di cui alla tabella n. 4 annessa alla presente legge che siano acquisiti durante il periodo di tempo indicato nel primo comma dell'art. 121 non danno luogo a vantaggi di carriera. 
Articolo 73 
Art. 73. Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco su navi della Marina militare in armamento o in riserva, nonchè il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato, purchè addette ai servizi dello Stato, o a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizi di emigrazione. é altresì valido il periodo di imbarco su piroscafi della Marina mercantile per istruzione professionale. La metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto per intero su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato maggiore della Marina è considerato, ai fini dell'avanzamento, quale imbarco in comando di forze navali. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto su navi della Marina militare in armamento o in riserva o presso enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie del Corpo di appartenenza. 
Articolo 74 
Art. 74. Per gli ufficiali comandati a prestare servizio su navi da guerra estere o in territorio estero i periodi di imbarco, comando o servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale. 
Articolo 75 
Art. 75. Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante in qualità di osservatori e gli ufficiali che seguono corsi di osservazione aerea sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Agli effetti del precedente comma si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritto. 
Articolo 76 
Art. 76. La determinazione del Ministro di cui all'art. 40, quando si tratti di ufficiale del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, è adottata di concerto con il Ministro per la marina mercantile. 
Articolo 77 
Art. 77. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripetere i corsi e gli esami. 
Articolo 78 
Art. 78. L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo: nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di ammiraglio di squadra; nei ruoli normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali sino al grado di generale ispettore; nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario e nei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente generale; nel ruolo ufficiali farmacisti del Corpo sanitario, sino al grado di colonnello; nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di capitano di fregata; nei ruoli speciali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente colonnello; nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado di capitano. 
Articolo 79 
Art. 79. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano, le competenti Commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministro per la marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto di competenza di tale Amministrazione. 
Articolo 80 
Art. 80. L'avanzamento degli ammiragli di divisione e dei tenenti generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo. 
Articolo 81 
Art. 81. L'avanzamento dei contrammiragli e dei maggiori generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo ad anzianità. L'avanzamento dei maggiori generali medici e dei maggiori generali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto ha luogo a scelta. Gli ufficiali di cui al precedente comma, da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b) sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo. 
Articolo 82 
Art. 82. L'avanzamento dei capitani di vascello, dei colonnelli, dei capitani di fregata e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito. 
Articolo 83 
Art. 83. L'avanzamento dei capitani di corvetta e dei maggiori ha luogo ad anzianità. 
Articolo 84 
Art. 84. L'avanzamento dei tenenti di vascello e dei capitani ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito. 
Articolo 85 
Art. 85. L'avanzamento dei sottotenenti di vascello e dei tenenti, salvo il disposto del successivo comma, ha luogo ad anzianità. L'avanzamento dei tenenti del Corpo equipaggi militari marittimi ha luogo a scelta. I tenenti da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nel quadro stesso in ordine di ruolo. I sottotenenti di vascello e i tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale furono per la prima volta valutati. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. 
Articolo 86 
Art. 86. Al corso superiore e agli esami previsti dalla tabella n. 2, annessa alla presente legge, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello del ruolo normale e a capitano del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, prendono parte, rispettivamente, i sottotenenti di vascello provenienti dallo stesso corso dell'Accademia navale e i tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso, nonchè i sottotenenti di vascello e i tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra i pari grado provenienti da uno stesso corso dell'Accademia o reclutati con lo stesso concorso, con esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati aggregati ai provenienti da un corso o concorso successivo. I sottotenenti di vascello del ruolo normale e i tenenti del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto che non superino, rispettivamente, il corso superiore e gli esami predetti neppure nella sessione di riparazione, in deroga all'art. 41 cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta. 
Articolo 87 
Art. 87. Per i sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino, rispettivamente, il corso superiore e gli esami di cui all'articolo precedente viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato dall'ufficiale al termine del corso superiore o all'esame, e del punto relativo alla attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei Corpi del genio navale e delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea, o, se si tratti di ufficiali reclutati fra già laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una Commissione composta dal vice presidente della Sezione marina del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente, dal sottocapo di Stato maggiore della Marina e dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, nonchè dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali, di sanità militare marittima, di commissariato militare marittimo e dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando si tratti, rispettivamente, di ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. Se l'ufficiale appartiene ai Corpi di Stato maggiore, del genio navale e delle armi navali, della Commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale. I sottotenenti di vascello e i tenenti dei corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino il corso superiore o gli esami nella sessione di riparazione, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso o gli esami nella prima sessione. I sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, frequentino il corso superiore o sostengano gli esami con ritardo, qualora superino il corso superiore o gli esami predetti sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero frequentato il corso superiore o sostenuto gli esami a loro turno. 
Articolo 88 
Art. 88. L'avanzamento dei guardiamarina e dei sottotenenti ha luogo ad anzianità. Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, e, se idonei, promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado. I guardiamarina e i sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. 
Articolo 89 
Art. 89. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali del genio navale e delle armi navali, reclutati in base all'art. 37, lettera a), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, dopo aver seguito presso l'Accademia navale, rispettivamente, il primo anno della scuola di ingegneria navale e il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, debbono completare gli studi applicativi e conseguire la laurea in due anni decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole di ingegneria dello Stato, compresa la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno. Gli ufficiali subalterni del ruolo normale delle armi navali, reclutati in base all'art. 37-bis della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, debbono completare gli studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria industriale in due anni decorrenti dalla loro iscrizione al politecnico, compresa la sessione autunnale di esame dell'ultimo anno. Gli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi in due anni sono ammessi a completarli in tre anni, purchè al termine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a dieci delle materie di insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole di ingegneria o del politecnico. Detti ufficiali sono però aggregati al corso successivo a quello cui appartengono. Gli ufficiali che non conseguano la laurea nel periodo di tempo previsto dal precedente comma o che, al termine del secondo anno, non abbiano superato gli esami indicati in detto comma, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo speciale del rispettivo Corpo, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti. Gli ufficiali che non siano trasferiti nei ruoli speciali ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta. 
Articolo 90 
Art. 90. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o reparti di impiego organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso reparti o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo e categoria di appartenenza. Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'Aeronautica è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento. 
Articolo 91 
Art. 91. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 98, ripetere i corsi e gli esami. 
Articolo 92 
Art. 92. L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica ha luogo. nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sino al grado di generale di squadra nera; nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico: nella categoria ingegneri sino al grado di generale ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili, radioelettricisti e di armamento e sino al grado di maggior generale per i chimici; nella categoria geofisici sino al grado di colonnello; nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, sino al grado di tenente generale; nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di maggior generale; nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, nelle categorie del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, sino al grado di tenente colonnello; nelle categorie del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, sino al grado di capitano. 
Articolo 93 
Art. 93. L'avanzamento dei generali di divisione aerea e tenenti generali del Corpo del genio aeronautico, dei generali di brigata aerea e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito. 
Articolo 94 
Art. 94. L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità. 
Articolo 95 
Art. 95. L'avanzamento dei capitani ha luogo a scelta. I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito. 
Articolo 96 
Art. 96. L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità. Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. 
Articolo 97 
Art. 97. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità. Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano già superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota militare, di cui alla tabella n. 3 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado. Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. 
Articolo 98 
Art. 98. Per i sottotenenti del ruolo naviganti normale che superino il corso di perfezionamento viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'ufficiale al termine del corso di perfezionamento. I sottotenenti che superino il corso di perfezionamento nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di perfezionamento con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superino possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti. I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo naviganti speciale o nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non siano in possesso del brevetto di pilota militare. 
Articolo 99 
Art. 99. I sottotenenti del ruolo naviganti normale, che non conseguano il brevetto di pilota militare, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'art. 98. I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono iscritti nel ruolo servizi della categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. 
Articolo 100 
Art. 100. L'ufficiale del ruolo naviganti, normale o speciale, che ai sensi delle disposizioni di legge in vigore sia trasferito nel ruolo servizi, non può, nel nuovo ruolo, conseguire promozione con decorrenza anteriore alla data del trasferimento. 
Articolo 101 
Art. 101. Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione. 
Articolo 102 
Art. 102. L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua, senza che occorra determinare aliquote di ruolo, con le stesse norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto applicabili. 
Articolo 103 
Art. 103. Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva. L'avanzamento ha luogo ad anzianità. 
Articolo 104 
Art. 104. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20, il Ministro determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento. 
Articolo 105 
Art. 105. L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 104 non può essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare. 
Articolo 106 
Art. 106. Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'art. 104, che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 21, 22, 34 e 35, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo III del titolo II della presente legge. 
Articolo 107 
Art. 107. Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione. Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è prorogata all'anno seguente. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento. 
Articolo 108 
Art. 108. L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono. 
Articolo 109 
Art. 109. L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo. Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma precedente, l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio. I requisiti di cui ai commi precedenti non sono richiesti per la prima promozione nell'ausiliaria. 
Articolo 110 
Art. 110. L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione. 
Articolo 111 
Art. 111. L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la promozione nella ausiliaria non appena promosso il pari grado che lo precedeva nel quadro, senza essere sottoposto ad ulteriore valutazione o prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo per l'avanzamento degli ufficiali del suo grado e della sua categoria nonchè dal disposto del primo comma dell'articolo 107. 
Articolo 112 
Art. 112. L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente. 
Articolo 113 
Art. 113. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalle tabelle numeri 5, 6 e 7 annesse alla presente legge. é dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che abbia compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nelle tabelle suddette. 
Articolo 114 
Art. 114. L'ufficiale di complemento che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e ruoli speciali, dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione. 
Articolo 115 
Art. 115. I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato un anno di servizio continuativo, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo di cui all'articolo 104. Analogamente sono valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito due anni di servizio, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli delle armi anzidette. Gli ufficiali di cui al comma precedente, se giudicati idonei, sono promossi indipendentemente dal disposto del primo comma dell'art. 107, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e ruoli speciali, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione. Gli ufficiali predetti, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento, a norma dell'articolo 29, secondo comma. 
Articolo 116 
Art. 116. Per gli ufficiali di complemento della Marina, il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla tabella n. 6 annessa alla presente legge, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto. 
Articolo 117 
Art. 117. L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente. 
Articolo 118 
Art. 118. L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, d'imbarco prescritti, rispettivamente, dall'articolo 38, primo comma, e dall'art. 109, primo comma, o, eventualmente, il periodo di servizio richiesto dall'art. 109, secondo comma. 
Articolo 119 
Art. 119. L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione la esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione. 
Articolo 120 
Art. 120. Gli ufficiali del ruolo d'onore possono, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'art. 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio, conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale furono collocati nel ruolo medesimo. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo oppure dopo un altro anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Possono conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo di permanenza nel ruolo o di servizio, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità. In nessun caso gli ufficiali di cui al comma precedente possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data del decreto che dispone la promozione. 
Articolo 121 
Art. 121. Per tempo di guerra si intende, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il periodo che ha inizio con la data di proclamazione dello stato di guerra ed ha termine col 31 dicembre dell'anno in cui sia dichiarata la cessazione dello stato di guerra. In tempo di guerra si continuano ad applicare le norme contenute nei titoli precedenti, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono. 
Articolo 122 
Art. 122. Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente affettivo, può essere conferito, rispettivamente, il grado di generale di armata, di ammiraglio di armata, e di generale di armata aerea, prescindendo dall'ordine di anzianità. Il conferimento del grado suddetto è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministro per la difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
Articolo 123 
Art. 123. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dall'articolo 38, sono ridotti alla metà. Non si fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti, prescritti dal suddetto art. 38 e dall'art. 113. 
Articolo 124 
Art. 124. I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra, disposti prima della cessazione delle ostilità, e la irreperibilità accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilità. 
Articolo 125 
Art. 125. Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo. Qualora entro il primo semestre dell'anno sia stato raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni, stabilite per l'anno dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, e si siano verificate altre vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facoltà di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova valutazione degli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1º luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo. Salvo quanto disposto nel secondo e quinto comma dell'art. 48, qua ora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito dalle tabelle, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza. 
Articolo 126 
Art. 126. I colonnelli dell'Esercito appartenenti alle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio concorrono alle promozioni da effettuare ai sensi del precedente art. 125, secondo comma, proporzionalmente al numero delle promozioni fisse annuali per essi stabilito; nell'effettuare la ripartizione proporzionale, i quozienti sono calcolati al centesimo e sono arrotondati all'unità, fino a raggiungere il totale delle promozioni da effettuare, i quozienti che presentino la parte decimale più elevata. 
Articolo 127 
Art. 127. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo. Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma precedente, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio. 
Articolo 128 
Art. 128. Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell'articolo 117. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria. Gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento. 
Articolo 129 
Art. 129. In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamento per meriti eccezionali. Si possono effettuare promozioni e avanzamenti per merito di guerra. 
Articolo 130 
Art. 130. La promozione per merito di guerra è conferita all'ufficiale che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore. Ai fini della promozione per merito di guerra non è richiesto il compimento di periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco. La promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto che la determinò. La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore. 
Articolo 131 
Art. 131. La promozione per merito di guerra può essere conferita anche all'ufficiale non idoneo all'avanzamento ad anzianità o a scelta. L'ufficiale a disposizione promosso per merito di guerra permane in detta posizione sino al raggiungimento del limite di età del grado conseguito per merito di guerra. 
Articolo 132 
Art. 132. L'avanzamento per merito di guerra è conferito all'ufficiale che abbia contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualità professionali. L'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta non può conseguire avanzamento per merito di guerra. L'ufficiale che sia riconosciuto meritevole dell'avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dette contributo. Per l'ufficiale in servizio permanente effettivo, l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado alla data predetta, di un numero di posti pari alle aliquote dell'organico in vigore al 1º gennaio dell'anno in cui l'ufficiale stesso ha acquistato il titolo all'avanzamento, stabilite dalle tabelle numeri 8, 9, 10 annesse alla presente legge. Per l'ufficiale a disposizione o delle categorie in congedo l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a che venga a precedere i pari grado che abbiano anzianità superiore di un anno a quella da lui posseduta. L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, nè oltrepassare il pari grado già più anziano che abbia in precedenza conseguito titolo all'avanzamento per merito di guerra. 
Articolo 133 
Art. 133. L'ufficiale al quale è conferito l'avanzamento per merito di guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, viene ad essere compreso in aliquota di ruolo di pari grado già valutati per l'avanzamento, se abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, di cui all'art. 123, o eventualmente il periodo di servizio di cui all'art. 127, secondo comma, è valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al conferimento dell'avanzamento per merito di guerra. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete secondo il posto conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora tale punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato. L'ufficiale che non abbia ancora compiuto i periodi indicati al primo comma, è valutato dopo che li abbia ultimati, ma sarà considerato come se avesse compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisì il titolo all'avanzamento per merito di guerra. All'ufficiale non può comunque essere attribuita, nella promozione, anzianità anteriore alla data in cui ha acquisito il titolo. 
Articolo 134 
Art. 134. Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze l'ufficiale si è distinto, e sono corredate dei pareri delle autorità gerarchiche. Dette proposte devono essere trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arma o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento l'ufficiale dette contributo, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa. Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso ad unanimità di voti, della Commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali sino al grado di maggiore o corrispondente, e della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali di altro grado. Il decreto con il quale viene conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione. 
Articolo 135 
Art. 135. In tempo di guerra, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilità di ufficiali comunque sprovvisti di impiego possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che, nel proprio grado, abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti ai fini dell'avanzamento, e che sia destinato ad unità, enti, reparti impiegati in operazioni di guerra o approntati per tali operazioni. Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate quando venga meno la ragione del conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilità. L'ufficiale cui siano conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennità di tale grado ed è considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, quando sia stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati all'art. 38. 
Articolo 136 
Art. 136. L'ufficiale compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, è ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneità fisica, anche quando, in conseguenza delle cause predette, non abbia potuto compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco di cui all'art. 123 o eventualmente il periodo di servizio di cui all'art. 127, secondo comma. Se idoneo all'avanzamento l'ufficiale può conseguire la promozione a suo turno. Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale che, riacquistata l'idoneità fisica, non abbia compiuto i periodi anzidetti per non idoneità temporanea dovuta ad una delle cause di cui al comma precedente. Qualora per il mancato compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio, le autorità competenti ritengano di non potere addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando l'ufficiale, riacquistata l'idoneità fisica, abbia compiuto i periodi stessi. All'ufficiale si applica il disposto dell'art. 52. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra, purchè l'ufficiale sia stato compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare durante il tempo di guerra. Per l'ufficiale di complemento però, agli effetti dell'applicazione del terzo comma del presente articolo, è sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall'art. 113, se più favorevoli. 
Articolo 137 
Art. 137. Per ogni ufficiale in servizio permanente effettivo o a disposizione reduce da prigionia, il Ministro, constatata la posizione sia penale sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento. L'ufficiale non valutato o non promosso a norma degli articoli 21 e 34 perchè in aspettativa per prigionia di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato se abbia compiuto i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, e, ove appartenga a grado per il quale non siano richiesti detti periodi, sempre che abbia prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 49. Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma precedente, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati. Per l'avanzamento dell'ufficiale reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 123 e dell'art. 125, primo comma, anche se sia cessato il tempo di guerra, quando tali disposizioni abbiano avuto applicazione per i pari grado con i quali l'ufficiale avrebbe dovuto essere valutato o promosso. 
Articolo 138 
Art. 138. L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non può durante la prigionia, essere valutato per l'avanzamento nè conseguire promozione. La valutazione che sia stata effettuata prima della cattura è annullata ad ogni effetto. Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto del primo comma dell'art. 137. L'ufficiale non valutato o non promosso perchè prigioniero di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato soltanto nel caso che, prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra, abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi quarto e quinto. Se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. L'ufficiale in ausiliaria compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se raggiunga tali condizioni anche fuori del tempo di guerra, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati. L'ufficiale di complemento compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in aliquote di ruolo fuori del tempo di guerra, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata solo se raggiunga le condizioni prescritte per l'avanzamento dal titolo IV della presente legge esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati. Le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto valgono anche per il caso che l'ufficiale, nel nuovo grado, risulti raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati. 
Articolo 139 

Art. 139. All'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e all'ufficiale caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno dalla prigionia, se già compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare e se abbia ottenuto il nulla osta di cui al primo comma dell'art. 137, sono applicabili le disposizioni dell'art. 136. All'ufficiale che, conseguita la promozione ai sensi del precedente comma, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 137 o del sesto comma dell'art. 138. 
Articolo 140 
Art. 140. I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia fino al 31 dicembre 1955. Per le promozioni degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento anzidetti si osservano le norme precedentemente in vigore. Le valutazioni per la formazione dei quadri di avanzamento dal 1º gennaio 1956 sono effettuate con le norme della presente legge. Le valutazioni eventualmente già effettuate per gli anzidetti quadri di avanzamento sono annullate. 
Articolo 141 
Art. 141. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti a gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti dalle leggi 24 dicembre 1951, n. 1638, 5 luglio 1952, n. 989, e 18 dicembre 1952, n. 2386, per i gradi rispettivamente superiori, non potranno essere promossi se non abbiano compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima prescritta dalle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge e, se dei ruoli speciali della Marina e dell'Aeronautica, la seguente permanenza minima: 
Ruoli speciali della Marina: sottotenente di vascello e tenente ...... 5 anni capitano di corvetta e maggiore del Cor- po del genio navale ................... 3 >> maggiore dei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle Capitanerie di porto ................................. 5 >> Ruolo naviganti speciale della Aeronautica: tenente ................................. 5 anni maggiore ................................ 5 >> 
Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai sottotenenti di vascello e ai tenenti dei ruoli speciali della Marina che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 31, quarto comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386. In deroga al disposto del primo comma la permanenza minima nel grado per i tenenti dell'Esercito è di quattro anni. 
Articolo 142 
Art. 142. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Esercito, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di comando prescritti ai fini dell'avanzamento dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118. 
Articolo 143 
Art. 143. I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento di periodi di comando. I periodi di comando compiuti dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1957, in sostituzione dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1957 non sono richiesti, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38, 109 e 118. Le disposizioni dei commi precedenti continueranno ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1957 nei confronti degli ufficiali, appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1958. I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38 e 109 sono richiesti per la metà nei riguardi dei tenenti colonnelli di amministrazione e dei capitani commissari e di amministrazione dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1º gennaio 1958 al 31 dicembre 1959. Tale disposizione continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1959 nei confronti dei capitani che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1960. 
Articolo 144 
Art. 144. Per i tenenti colonnelli, per i capitani e per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957 i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre la data predetta nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguano la promozione entro l'anno 1958. Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge, siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera ai sensi dell'art. 69, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado più anziani non destinati a frequentare i corsi. 
Articolo 145 
Art. 145. Il capitano in servizio permanente effettivo dell'Esercito, ammesso a conseguire avanzamento per effetto del disposto del primo comma dell'art. 183, che non possa essere valutato per non aver compiuto i periodi minimi di comando prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, è valutato in occasione della prima graduatoria successiva al compimento dei periodi suddetti. All'ufficiale si applica il disposto della lettera b) del secondo comma dell'art. 49. 
Articolo 146 
Art. 146. All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 21, 22 e 26 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 49, esclusa la lettera b) del secondo comma, e le disposizioni seguenti. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato. 
Articolo 147 
Art. 147. L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa la promozione o il giudizio di avanzamento a norma, rispettivamente, degli articoli 23 e 24 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'art. 49 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, e le disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 146 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta. 
Articolo 148 
Art. 148. L'ufficiale dell'Esercito nella riserva compreso in limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e l'ufficiale già della riserva, trasferito nell'ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, compreso in limiti di anzianità, per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, che per qualsiasi motivo non siano stati valutati o, se valutati e dichiarati prescelti, non promossi, sono rispettivamente valutati o rivalutati dopo che sia cessata, quando del caso, la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, se abbiano subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalle aliquote di ruolo e dai requisiti di cui agli articoli 109 e 118. L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso, con l'anzianità che gli sarebbe a suo tempo spettata, prescindendo dal disposto del primo comma dell'art. 107. Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale di complemento, compreso in limiti di anzianità per la iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e dell'ufficiale già di complemento, trasferito nella riserva di complemento in applicazione della legge 10 aprile 1954, n. 113, compreso in limiti di anzianità per la iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della predetta legge 10 aprile 1954, n. 113, i quali siano stati non valutati e non promossi per qualsiasi motivo. 
Articolo 149 
Art. 149. L'ufficiale dell'Esercito in ausiliaria e l'ufficiale nella riserva proveniente dall'ausiliaria, i quali nel servizio permanente effettivo seguivano un pari grado che abbia conseguito o consegua la promozione con anzianità compresa tra la data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, e quella di entrata in vigore della presente legge, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalle aliquote di ruolo e dai requisiti di cui agli articoli 109 e 118 e se idonei promossi, senza la limitazione di numero di cui all'art. 107, con l'anzianità che avrebbero potuto assumere nella posizione di riserva ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 370. 
Articolo 150 
Art. 150. L'ufficiale dell'Esercito nella riserva e l'ufficiale di complemento giudicati non prescelti per l'avanzamento, i quali, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, abbiano acquisito titolo ad una seconda valutazione, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo nonchè dal disposto del primo comma dell'art. 107. Analogamente si provvede nei confronti dell'ufficiale già della riserva che, giudicato non prescelto per l'avanzamento anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, sia stato trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della stessa legge n. 113 e in tale posizione abbia raggiunto i requisiti già previsti dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, per aver titolo ad una seconda valutazione nella posizione di riserva. 
Articolo 151 
Art. 151. I tenenti colonnelli dell'Esercito del ruolo del servizio geografico, conservato ad esaurimento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi al grado di colonnello del ruolo stesso. L'avanzamento ha luogo ad anzianità. 
Articolo 152 
Art. 152. Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, che siano trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello purchè, con la promozione a tale grado, non conseguano più di tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto della riassunzione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità e la valutazione si effettua sulla base dei servizi prestati durante la carriera, senza tener conto delle lesioni o infermità per cause di guerra accertate all'atto della riassunzione in servizio. Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunti i seguenti periodi di permanenza nel grado: tenente colonnello: sei anni; maggiore: nove anni; capitano: dieci anni. Gli ufficiali giudicati una prima volta non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che siano trascorsi due anni dal primo giudizio. Restano ferme per gli ufficiali riassunti le norme per essi vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente articolo. 
Articolo 153 
Art. 153. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che siano in soprannumero agli organici per effetto della applicazione dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono collocati nella posizione di <<a disposizione>> a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età del proprio grado, ma comunque non oltre quattro anni dalla data predetta. 
Articolo 154 
Art. 154. Fino al 31 dicembre 1960, le eccedenze ai quadri organici derivanti dal rientro nei ruoli degli ufficiali della Marina già fuori dei quadri stessi ai sensi della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, o di altre speciali disposizioni sono assorbite nella misura di una unità all'anno per ciascun ruolo e grado, utilizzando per tale assorbimento le prime vacanze che si verificano in detti ruoli e gradi per una qualsiasi delle cause indicate all'art. 44 della legge. 
Articolo 155 
Art. 155. Fino al 31 dicembre 1958 a nel limite dei posti disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno del ruolo normale a del ruolo speciale del Corpo del genio navale, non sono assorbite le eccedenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei diversi gradi di ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi, ruolo servizi macchine. 
Articolo 156 
Art. 156. Il servizio prestato dagli ufficiali della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di carica prescritti ai fini dell'avanzamento dal testo unico approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38, 109 e 118. 
Articolo 157 
Art. 157. Fino al 31 dicembre 1957 i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti degli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti per la valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario e di commissariato della Marina. La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1957, nei confronti dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dei Corpi suddetti che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1958. 
Articolo 158 
Art. 158. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina dei ruoli normali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, già appartenenti ai soppressi ruoli dei comandi marittimi e dei servizi, sono valutati per l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del trasferimento nei ruoli normali, prescindendo dal raggiungimento dei periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dall'art. 38. 
Articolo 159 
Art. 159. Per gli ufficiali dei ruoli speciali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, provenienti dai ruoli speciali di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, sono validi ai fini dell'avanzamento i periodi di permanenza nel grado e di imbarco, compiuti anteriormente alla nomina in servizio permanente effettivo. 
Articolo 160 
Art. 160. All'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dell'art. 49. Per l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro, salvo il disposto del successivo art. 161, determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Analogamente provvede per l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta che sia giudicato idoneo all'avanzamento. L'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un pari grado già promosso, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianità assoluta corrispondente a quella del pari grado innanzi al quale è iscritto in ruolo. Se si tratti di avanzamento a scelta, la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato. All'ufficiale che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio non può comunque essere attribuita nel nuovo grado anzianità assoluta anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un pari grado già promosso, è promosso con anzianità assoluta corrispondente alla data della vacanza. 
Articolo 161 
Art. 161. Al guardiamarina o sottotenente in servizio permanente effettivo della Marina, che si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del precedente art. 160, si applica il disposto della lettera a) del secondo comma dell'art. 49. Il guardiamarina o sottotenente che non si trovi nelle condizioni indicate nel terzo comma di detto art. 160, se giudicato idoneo all'avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con anzianità assoluta corrispondente alla data della vacanza. L'ufficiale è iscritto nel ruolo del grado superiore prima del pari grado di lui meno anziano. 
Articolo 162 
Art. 162. L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospeso il giudizio di avanzamento o la promozione ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è valutato per l'avanzamento in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. All'ufficiale si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 160 o del primo comma dell'art. 161, salvo che il giudizio di avanzamento sia stato sospeso in attesa di ulteriore esperimento in servizio dell'ufficiale, nel qual caso si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'art. 160 o del secondo comma dell'art. 161. 
Articolo 163 
Art. 163. L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato per l'avanzamento in applicazione del secondo comma dell'art. 41 del testo unico approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è valutato dopo il raggiungimento delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle condizioni anzidette. All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento, e per il quale il raggiungimento delle condizioni stesse sia stato ritardato per ragioni di servizio o per motivi di salute, si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'art. 160 o del secondo comma dell'art. 161. 
Articolo 164 
Art. 164. L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia trovato applicazione la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 68 del testo unico approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore, è iscritto in ruolo prima del pari grado che lo seguiva nel quadro di avanzamento. 
Articolo 165 
Art. 165. I periodi di imbarco, di comando e di carica compiuti dagli ufficiali in ausiliaria e nella riserva della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita dal secondo comma dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1957, in sostituzione dei periodi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dagli articoli 109 e 118. 
Articolo 166 
Art. 166. L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal testo unico approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva, e, nel caso abbiano subìto detrazione di anzianità ai sensi della legge sullo Stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo. L'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per la iscrizione in un quadro di avanzamento ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. Per l'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento a scelta comparativa, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro l'ufficiale venga a precedere un pari grado già promosso, egli è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. Per le promozioni degli ufficiali di cui al presente articolo si prescinde dal disposto del primo comma dell'art. 107. 
Articolo 167 
Art. 167. L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina, che per una sola volta siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento o cancellati dal quadro di avanzamento ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, possono essere valutati per l'avanzamento. 
Articolo 168 
Art. 168. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Aeronautica, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di permanenza presso reparti di impiego prescritti ai fini dell'avanzamento dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 38, 109 e 118. 
Articolo 169 
Art. 169. I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva appartenenti a gradi per i quali dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento dei periodi di permanenza presso reparti di impiego. I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva. I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti o di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 sono richiesti per la metà nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica di cui ai precedenti commi, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1º gennaio 1958 al 31 dicembre 1959. I periodi di permanenza presso reparti di impiego e i periodi di servizio presso uffici centrali o comandi di grande unità compiuti dagli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1957, in sostituzione dei periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 38, 109 e 118. Le disposizioni del primo, secondo e quarto comma e la disposizione del terzo comma continueranno ad avere applicazione, rispettivamente, oltre il 31 dicembre 1957 e oltre il 31 dicembre 1959 nei confronti degli ufficiali appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1958 ed entro l'anno 1960. 
Articolo 170 
Art. 170. Per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica non è richiesto, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso del brevetto di pilota militare prescritto dalla legge ai fini dell'avanzamento. Per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, appartenenti al ruolo servizi, al ruolo assistenti tecnici ed al ruolo amministrazione, non è richiesto, fino al 31 dicembre 1957, il possesso del titolo di studio prescritto dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. Fino alla data del 31 dicembre 1957, per i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico categoria ingegneri, ingegneri aeronautici, radio-elettricisti, d'armamento e categoria geofisici, non è richiesto il possesso del particolare titolo di studio o di specializzazione prescritto dalla legge ai fini dell'avanzamento. 
Articolo 171 
Art. 171. In temporanea deroga all'art. 46, fino alla completa copertura dei posti di colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, le promozioni a tale grado si effettuano in base al numero dei posti vacanti nel grado stesso. I tenenti colonnelli non possono essere promossi se non hanno compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima prescritta dalle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge. Per la formazione dei quadri di avanzamento sono valutati tutti i tenenti colonnelli che hanno compiuto l'anzianità suddetta o che la compiono nell'anno cui il quadro si riferisce. 
Articolo 172 
Art. 172. All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 33 e 67 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, o che abbia riportato giudizio sospensivo a norma dell'art. 65 di detto regio decreto-legge, perchè sottoposto a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare, si applicano le disposizioni dell'art. 49, esclusa la lettera b) del secondo comma, e le disposizioni seguenti. Per l'ufficiale appartenente a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, esclusi i capitani dei vari ruoli e i maggiori del ruolo naviganti normale, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Qualora, per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro l'ufficiale venga a precedere un pari grado già promosso, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianità corrispondente a quella del pari grado innanzi al quale è iscritto in ruolo. Ove si tratti di capitano dei vari ruoli e di maggiore del ruolo naviganti normale, se l'ufficiale sia giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. Nei casi previsti dai due precedenti commi, la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato. 
Articolo 173 
Art. 173. L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia riportato giudizio sospensivo a norma dell'art. 65 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per causa diversa dalla sottoposizione a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare, è valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'art. 49 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 172 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta. 
Articolo 174 
Art. 174. All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa l'iscrizione nel quadro di avanzamento a norma dell'art. 76 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dell'art. 49. All'ufficiale, che in seguito agli accertamenti di carattere sanitario sia risultato fisicamente idoneo o per il quale l'inchiesta disciplinare si sia conclusa in senso favorevole, si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'art. 49 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 172 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta. 
Articolo 175 
Art. 175. L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato promosso perchè nelle condizioni previste dal quarto comma dell'art. 34 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore prende nel nuovo grado il posto che gli sarebbe spettato se la promozione fosse avvenuta a suo tempo. 
Articolo 176 
Art. 176. L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva, e, nel caso abbiano subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei suddetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo. L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, prescindendo dal disposto del primo comma dell'art. 107. 
Articolo 177 
Art. 177. L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica, che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri senza incorrere nell'esclusione definitiva dall'avanzamento ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, possono essere valutati per l'avanzamento. 
Articolo 178 
Art. 178. Gli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito e della Marina, che siano stati non prescelti per l'avanzamento ai sensi, rispettivamente, della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, e del testo unico approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati per una sola volta, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente effettivo della Aeronautica che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri, senza incorrere nella esclusione definitiva dall'avanzamento, ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni. 
Articolo 179 
Art. 179. Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso unità, enti o reparti, mobilitati ed operanti durante la guerra 1940-45, possono, fino al 31 dicembre 1957, essere valutati per l'avanzamento anche se non siano in possesso delle condizioni prescritte ai fini dell'avanzamento dall'art. 113. 
Articolo 180 
Art. 180. All'ufficiale in servizio permanente effettivo nei cui confronti debba essere rinnovato, per un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, il giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) dell'art. 49 e al secondo comma dell'art. 146, se si tratti di ufficiale dell'Esercito, le disposizioni di cui agli articoli 160, secondo e terzo comma, e 161, primo comma, se si tratti di ufficiale della Marina, e le disposizioni di cui alla lettera a) dell'art. 49 e dell'art. 172, secondo, terzo e quarto comma, se si tratti di ufficiale dell'Aeronautica. 
Articolo 181 
Art. 181. Per i gradi ai quali, in conformità delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, è computato ad ogni effetto il periodo di permanenza già trascorso nei gradi stessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Per i gradi di cui al comma precedente, il Ministro potrà formare all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, le vacanze previste dall'art. 48, nel caso in cui gli appartenenti ai gradi stessi abbiano già maturato il periodo massimo di permanenza. 
Articolo 182 
Art. 182. Per i primi due anni di applicazione della presente legge, gli ufficiali indicati nel primo comma dell'art. 93 da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito. 
Articolo 183 
Art. 183. é abrogato l'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta dall'art. 6 della legge 24 marzo 1942, n. 360. Agli ufficiali inferiori dell'Esercito in servizio permanente effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che per effetto dell'abrogazione di cui al comma precedente possono conseguire avanzamento anche oltre il grado di capitano, si applicano, per la cessazione dal servizio permanente, nei gradi di subalterno e di capitano, i limiti di età già previsti per gli ufficiali a carriera limitata dalla legge sullo stato degli ufficiali. 
Articolo 184 
Art. 184. Agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, a partire dal 1948, abbiano superato il corso di stato maggiore è concesso il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso di stato maggiore. A quelli di detti ufficiali che, a partire dal 1950, abbiano superato il corso superiore di stato maggiore è concesso, in aggiunta al vantaggio anzidetto, il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso superiore di stato maggiore. I vantaggi di cui al comma precedente sono attribuiti con l'osservanza delle norme di cui all'art. 69, considerando acquisiti il titolo o entrambi i titoli alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta a tale data il grado di maggiore, il vantaggio gli è attribuito in misura ridotta alla metà; se rivesta il grado di tenente colonnello, il vantaggio gli è attribuito in misura ulteriormente ridotta del 5 per cento. 
Articolo 185 
Art. 185. Ai maggiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che hanno superato i corsi 69º, 70 e 71º dell'Istituto superiore di guerra e che hanno prestato il periodo di servizio applicativo presso i Comandi di grandi unità di cui al regio decreto 2 ottobre 1942, n. 1453, è concesso, in misura ridotta alla metà, il vantaggio di carriera previsto dall'art. 69 e dalla tabella n. 4 annessa alla presente legge per i capitani che superino il corso superiore di stato maggiore. Il vantaggio è attribuito con l'osservanza delle norme di cui al citato art. 69 e il relativo titolo si considera acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta alla data stessa il grado di tenente colonnello, il vantaggio di carriera è attribuito in tale grado, in misura ulteriormente ridotta del 5 per cento; ove l'ufficiale rivesta il grado di colonnello il vantaggio di carriera in tale grado è ridotto alla metà di quello che gli sarebbe spettato nel grado di tenente colonnello. Qualora l'ufficiale abbia fruito, nel grado di capitano, del vantaggio di carriera di cui all'art. 59, lettera b), della legge 9 maggio 1940, n. 370, il numero dei posti spettantigli in applicazione del presente articolo sarà diminuito del numero dei posti già fruiti nel grado di capitano, prima di procedere alle eventuali riduzioni di cui al comma precedente. Le norme del presente articolo non si applicano agli ufficiali che iniziarono i corsi di cui al primo comma col grado di maggiore. 
Articolo 186 
Art. 186. Ai colonnelli e ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Esercito, appartenenti ai servizi tecnici di artiglieria o della motorizzazione, nei cui confronti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano trovato applicazione le norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 8 del decreto legislativo 20 gennaio 1948. n. 45, continuano ad applicarsi nel grado rivestito i limiti di età del grado superiore. 
Articolo 187 
Art. 187. In deroga all'art. 109, l'ufficiale dell'Esercito in ausiliaria che provenga dai soppressi ruoli degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio permanente effettivo, anche se trattenuti a domanda nel servizio suddetto ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, può conseguire una seconda promozione senza i requisiti prescritti dai commi primo e secondo dell'articolo stesso. 
Articolo 188 
Art. 188. Per l'avanzamento dei maestri direttori della banda dei carabinieri e dei corpi musicali della Marina e della Aeronautica restano ferme le disposizioni delle leggi 6 luglio 1940, n. 959, 2 dicembre 1940, n. 1964, 19 maggio 1941, n. 625, e 29 luglio 1949, n. 471. 
Articolo 189 
Art. 189. La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina, quando esercita le attribuzioni ad essa demandate dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, è composta, oltre che dai membri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 17, anche da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello destinato alla Direzione generale del Corpo equipaggi militari marittimi, e, a seconda che si tratti di nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi del ruolo servizi macchina, del ruolo servizi tecnici, del ruolo servizi contabili o del ruolo servizi portuali, rispettivamente, da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello destinato alla Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di commissariato militare marittimo, o all'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto. 
Articolo 190 
Art. 190. Gli organici degli ufficiali dell'Esercito stabiliti dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1 annessa alla presente legge. 
Articolo 191 
Art. 191. Gli organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori del ruolo naviganti normale della Aeronautica stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna 4 della tabella n. 3 annessa alla presente legge. 
Articolo 192 
Art. 192. Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati presso enti, comandi o unità internazionali ovvero destinati in Somalia, sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma precedente ha luogo il 1º gennaio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al comma stesso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro per la difesa di concerto con quello per il tesoro. 
Articolo 193 
Art. 193. L'efficacia dell'art. 3 della legge 4 maggio 1951, n. 512, concernente la sospensione, per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera agli ufficiali dell'Esercito, è protratta sino alla prima applicazione della presente legge. 
Articolo 194 
Art. 194. é abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 245. L'ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica, munito del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano, deve conseguire il brevetto di pilota militare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'ufficiale che non consegua il brevetto di pilota militare entro il termine anzidetto si applicano le disposizioni dell'art. 99. 
Articolo 195 
Art. 195. L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nella ausiliaria con anticipo rispetto al limite di età o al periodo di permanenza nella posizione di <<a disposizione>> previsto dall'art. 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali; sono concesse in tal caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge predetta. 
Articolo 196 
Art. 196. Sono abrogati la legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, il testo unico approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per la parte riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica, nonchè tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili. 
Allegato 1
Tabelle

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