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Legge 27/02/1989 Num. 79
Legge 27 febbraio 1989, n. 79 (in Gazz. Uff., 7 marzo, n. 55). - Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile.
Articolo 1
Art. 1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, se decorato al valor militare o civile, ha diritto, a domanda, di rimanere o essere richiamato in servizio, sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il grado rivestito ai fini della cessazione dal servizio permanente o continuativo. 2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro.
Articolo 2
Art. 2. 1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'art. 1 può conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, ciascuna delle quali dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente. 2. Al personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che fruisca di assegno di superinvalidità, può essere conferita una quarta promozione a condizione che siano trascorsi cinque anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1. 3. Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi delle disposizioni sull'avanzamento nel ruolo d'onore e di quelle di cui alla presente legge non può essere superiore a quattro; non è consentito in ogni caso il superamento del grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza. 4. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. Il personale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento di ognuno dei quinquenni di cui al comma 1.
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