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Legge 29 gennaio 1987, n. 13, pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1987, n. 27. Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori
dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi
armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei
dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni
dei grandi invalidi di guerra. Art. 1 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli
invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari
in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei
Corpi militarmente ordinati gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia
di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli
allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e
del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1ª classe dell'Accademia
navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o
trattenuti nonché quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello
Stato. Art. 2 1. A decorrere dal 1° luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1 sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra. 2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il primo comma
dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111 . Art. 3 1. Si applicano nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria, appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo 1, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , nonché i commi secondo, quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , nel testo sostituito dall'articolo 3 della stessa legge n. 656. 2. L'indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi
affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti
superiori o inferiori, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 6
ottobre 1986, n. 656 , è attribuita a decorrere dal 1° luglio 1986 ai grandi
invalidi per servizio. Art. 4 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1986 20 miliardi nell'anno 1987, 23 miliardi nell'anno 1988 e 25 miliardi nell'anno 1989, si provvede: a) quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «integrazione assegni accessori pensioni privilegiate ordinarie e corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra a favore dei grandi invalidi militari»; b) quanto a lire 20 miliardi, 23 miliardi e 25 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988 e 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19871989, sul detto capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Integrazione assegni pensioni privilegiate ordinarie in relazione ai miglioramenti sui medesimi assegni accessori dei pensionati di guerra». 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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