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Legge 30 Settembre 1999 n 377
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le procedure e gli adempimenti connessi alla liquidazione di pensioni, assegni e indennita' di guerra, provvedendo al riordino delle relative competenze. Art. 2. Competenza
1. I provvedimenti concernenti pensioni, assegni e indennita' di
guerra sono attribuiti alla competenza dei Dipartimenti provinciali
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Art. 3. Aggravamento della invalidita' di guerra e accertamento della inabilita' a proficuo lavoro 1. Le istanze di aggravamento dell'invalidita' di guerra e quelle in cui il diritto alla pensione sia subordinato alla sussistenza del requisito della inabilita' a proficuo lavoro sono presentate al competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, corredate da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante l'aggravamento dell'infermita' che da' titolo a pensione, ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra, o che attesti lo stato di inabilita' del richiedente. Art. 4. Adempimenti delle Commissioni mediche di verifica 1. La Commissione medica di verifica competente per territorio, eseguiti gli accertamenti sanitari, trasmette copia autentica del verbale di visita collegiale al Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per i conseguenti provvedimenti, da notificarsi, secondo le modalita' previste dalla legge. Art. 5. Trattamento di cui alla tabella G spettante alle vedove e agli orfani dell'invalido dalla seconda all'ottava categoria 1. Su istanza di parte, debitamente documentata, il Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere favorevole della Commissione medica di verifica, in ordine alla dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido, provvede a liquidare i maggiori benefici di cui alla tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal giorno successivo alla morte del dante causa se l'istanza e' presentata entro l'anno dalla morte, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se questa e' presentata oltre l'anno ma entro il termine perentorio di cinque anni dalla data del decesso del dante causa. Art. 6. Procedura di revoca
1. Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, i
provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensioni o assegni di
guerra, anche se emanati da altri organi, possono essere, in
qualsiasi tempo, revocati o modificati da parte del competente
Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ovvero dalla Direzione centrale degli uffici
locali e dei servizi del Tesoro, previo parere della Commissione
medica superiore per gli aspetti tecnicosanitari. Art. 7. R i c o r s i
1. Contro i provvedimenti connessi ai trattamenti pensionistici di
guerra nonche' contro quelli relativi alle provvidenze previste in
favore dei perseguitati politici e degli internati in campi di
sterminio K.Z. e' ammesso ricorso gerarchico alla Direzione centrale
degli uffici locali e dei servizi del Tesoro entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del
provvedimento stesso. Art. 8. Soppressione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra 1. Il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale data il Comitato esercita le proprie funzioni nella composizione stabilita dalle norme vigenti. Art. 9. Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le seguenti disposizioni: articolo 38, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
come sostituito dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;
articoli 73 e 81, comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito
dall'articolo 19 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; articolo 101 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
come modificato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; articoli 102 e 103 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
modificati rispettivamente dagli articoli 17 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; articoli 104 e
105, comma undicesimo; articolo 113 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e articolo 115, commi primo e
quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, come modificato dall'articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e dall'articolo 16 della
legge 6 ottobre 1986, n. 656. Art. 10. Entrata in vigore
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 30 settembre 1999 CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri |
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